
Ecco il testo della lettera:
«Egregio Signor Ministro, con la presente intendo porre alla sua attenzione la controversa situazione in cui si sono venuti a trovare i contribuenti che risiedono nella provincia di Vibo Valentia. Certamente ella è al corrente del grave evento alluvionale che il 3 luglio 2006 ha colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia causando la devastazione del territorio e di quanto su di esso insisteva, case, aziende agricole, fabbriche e la perdita incommensurabile di tre vite umane, tra cui un bambino. All’indomani di questo catastrofico evento meteorologico, il Governo aveva prontamente manifestato la volontà di un concreto sostegno alle popolazioni colpite attraverso l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3531 del 07/07/06 che, tra le altre cose, espressamente riportava all’articolo 9 una sospensione per il versamento dei tributi e per altri adempimenti fiscali. L’ordinanza sanciva inequivocabilmente che potevano beneficiare dei provvedimenti di sospensione tutti i contribuenti, persone fisiche e non, residenti nei territori di tutti i Comuni della Provincia. Tre settimane dopo, lo stesso Esecutivo, riprendendo l’argomento, tornava ad esprimersi tramite identico strumento legislativo - ordinanza PdCM n° 3536 - e restringeva le agevolazioni fiscali solo a quei cittadini che avevano la residenza nei seguenti comuni: Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant'Onofrio, Simbario, Serra San Bruno, Soriano, Sorianello,Stefanaconi, Spadola, San Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia. Cosicché, con la seconda ordinanza, le agevolazioni di cui all’art 9 della prima venivano circoscritte solo ai contribuenti residenti in alcuni comuni della provincia, peraltro individuati analiticamente. Ai fini di un’esatta lettura degli eventi, è opportuno sottolineare che la seconda ordinanza è stata emanata in data 28 luglio 2006 e pubblicata il 10 agosto dello stesso anno, e quindi successivamente al 20 luglio, data ultima per il pagamento delle imposte. Pertanto, alla data del versamento, l’unico provvedimento vigente era la prima ordinanza che ineluttabilmente consentiva ai contribuenti residenti in tutti i comuni della provincia di Vibo Valentia di beneficiare della sospensiva. Pur tralasciando la vis giuridica, circa la non efficacia in base all’irretroattività della norma, essendo tout cour assimilabile le ordinanze alla legge, per cui il principio di irretroattività del diritto prevede che la legge non dispone che per l’avvenire, in base all’articolo 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, peraltro ripreso nello statuto del contribuente, da evidenziare è senz’altro la disuguaglianza che si è creata con l’emanazione della seconda ordinanza, tra imprese individuali e collettive in quanto per le prime rileva ai fini della sospensione il luogo di residenza, mentre le seconde usufruiscono delle agevolazioni anche se nei comuni identificati insiste solo la sede operativa. Il combinato disposto delle due ordinanze crea delle situazioni aberranti di questo tipo: l’imprenditore individuale che ha la sede della propria azienda a Vibo Marina, epicentro dell’alluvione, ma ha la residenza in uno dei comuni non individuati dalla seconda ordinanza, non ha diritto alla sospensione. I cittadini di questo territorio si sentono mortificati e discriminati rispetto a cittadini residenti in altre zone del Paese, che, sfortunatamente, hanno subito analoghi eventi catastrofici, non solo per il periodo decisamente breve, meno di un anno, per il quale è stata concessa la sospensione, ma anche perché i contribuenti dell’intera area provinciale non ricadente nei comuni sopra menzionati, si vedono attribuire delle sanzioni per aver comunque pagato nei termini stabiliti dalla prima ordinanza. Egregio signor Ministro, da pubblico amministratore, da professionista operatore del diritto e ancor prima da privato cittadino, credo che lo Stato e la Pubblica amministrazione non possano operare con atti che sono palesemente ingiusti e appaiono poco morali ad un contribuente che vive in un territorio pregiudicato geologicamente e sfavorito da evoluzioni economiche scarse o manchevoli di incisività. Per un’amministrazione che vuole essere, e non solo apparire, equa e giusta, il rispetto delle ragioni dei cittadini si antepone al rispetto formale di una norma, peraltro errata e intempestiva, che porta poco beneficio alle casse dell’erario ma appare agli occhi dei miei concittadini vessatoria e punitiva. Non solo sono stati pagati tutti i tributi, dopo appena sei mesi dall’evento, ma ora vengono inflitte anche le sanzioni per avere rispettato comunque una norma. È doveroso che i cittadini vengano sollevati da questa ulteriore penalizzazione, si rende opportuno, pertanto, un qualsiasi provvedimento di ripristino del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, quale potrebbe essere un atto di annullamento generalizzato delle cartelle emesse per il pagamento delle sanzioni relative al ritardato pagamento per il periodo interessato della sospensione».
edg
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